Art. 1

Art. 1

1 / 4
In vigore dal 12 feb 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-01-26;23#art-1