Convenzione
Art. 47
47 / 48In vigore dal 27 gen 1999
1. Ogni Stato Parte alla Convenzione può denunciarla mediante notifica indirizzata per iscritto al depositario.
2. La denuncia avrà effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Se è specificato nella notifica un periodo più lungo perché abbia efficacia la denuncia, questa avrà effetto allo scadere del periodo in questione, dopo la data di ricevimento della notifica
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-47