Convenzione
Art. 45
45 / 48In vigore dal 27 gen 1999
1. Uno Stato che comprende due o più unita territoriali, nelle quali differenti ordinamenti giuridici si applicano alle materie contemplate dalla presente Convenzione, può, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applica a tutte le unità territoriali o soltanto ad una o ad alcune di esse, e può in qualsiasi momento modificare tale dichiarazione facendone una nuova.
2. Queste dichiarazioni sono notificate al depositario ed indicano espressamente le unita territoriali in cui la Convenzione si applica.
3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si applica a tutte le unita territoriali di detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-45