Art. 39
Convenzione

Art. 39

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In vigore dal 27 gen 1999
1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali ai quali degli Stati contraenti siano Parti e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione, a meno che non sia diversamente dichiarato dagli Stati Parti di tali strumenti. 2. Ogni Stato contraente può concludere, con uno o più degli altri Stati contraenti, accordi tendenti a favorire l'applicazione della Convenzione nei loro reciproci rapporti. Tali accordi possono derogare solo alle disposizioni contenute negli articoli da 14 a 16 e da 18 a 21. Gli Stati che concludono simili accordi ne trasmettono una copia al depositario della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-39