Convenzione
Art. 27
27 / 48In vigore dal 27 gen 1999
1. L'adozione fatta nello Stato d'origine, se non ha per effetto di porre fine al legame preesistente di filiazione, può essere convertita, nello Stato di accoglienza che la riconosce in conformità alla Convenzione, in una adozione che produce questo effetto,
a - se l'ordinamento giuridico dello Stato di accoglienza lo
consente; e
b - se i consensi previsti dall', lettere c) e d),' sono stati o sono prestati in considerazione di una tale adozione.
2. Alla decisione di conversione dell'adozione si applica l'.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-27