Art. 18
Convenzione

Art. 18

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In vigore dal 27 gen 1999
Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati effettuano i passi necessari per far ottenere al minore l'autorizzazione ad uscire dallo Stato d'origine, e quella d'ingresso e di residenza permanente nello Stato d'accoglienza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-18