Art. 13
Convenzione

Art. 13

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In vigore dal 27 gen 1999
La designazione delle Autorità Centrali e, se del caso, l'estensione delle loro funzioni, come pure la denominazione e l'indirizzo degli organismi abilitati sono comunicati da ogni Stato contraente all'Ufficio Permanente della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato.
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