Convenzione
Art. 12
12 / 48In vigore dal 27 gen 1999
Un organismo abilitato in uno Stato contraente non potrà agire in un altro Stato se le autorità competenti di entrambi gli Stati non vi abbiano consentito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-12