Art. 11
Convenzione

Art. 11

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In vigore dal 27 gen 1999
Un organismo abilitato deve: a - perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti fissati dalle autorità competenti dello Stato che concede l'abilitazione; b - essere diretto e gestito da persone che, per integrità morale, formazione o esperienza, sono qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale; c - essere sottoposto alla sorveglianza di autorità competenti dello Stato medesimo, per quanto riguarda la sua composizione, il suo funzionamento e la sua situazione finanziaria.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-11