Art. 10
Convenzione

Art. 10

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In vigore dal 27 gen 1999
Possono ottenere l'abilitazione e conservarla solo quegli organismi che dimostrino- la loro idoneità a svolgere correttamente i compiti che potrebbero essere loro affidati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476#art-c-10