Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri. 57 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 Traduzione non ufficiale CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E SULLA COOPERAZIONE IN M Art. 2 1. La Convenzione si applica allorchè un minore, residente abitualmente in uno Stato contr Art. 3 La Convenzione cessa di applicarsi se i consensi previsti dall'Art. 17 lett. c) non sono s Art. 4 Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità compe Art. 5 Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità compe Art. 6 1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità Centrale incaricata di svolgere i compiti che Art. 7 1. Le Autorità Centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le a Art. 8 Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche autorità, tu Art. 9 Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche autorità o d Art. 10 Possono ottenere l'abilitazione e conservarla solo quegli organismi che dimostrino- la lor Art. 11 Un organismo abilitato deve: a - perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e ne Art. 12 Un organismo abilitato in uno Stato contraente non potrà agire in un altro Stato se le aut Art. 13 La designazione delle Autorità Centrali e, se del caso, l'estensione delle loro funzioni, Art. 14 Le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente, che desiderano adottare un mino Art. 15 1. Se ritiene che i richiedenti sono qualificati ed idonei per l'adozione, l'Autorità Cent Art. 16 1. Se ritiene che il minore e adottabile, l'Autorità Centrale dello Stato d'origine: a - r Art. 17 La decisione di affidamento di un minore a futuri genitori adottivi può essere presa nello Art. 18 Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati effettuano i passi necessari per far ottenere a Art. 19 1. Il trasferimento del minore nello Stato di accoglienza può aver luogo solo se le condiz Art. 20 Le Autorità Centrali si tengono informate sulla procedura di adozione, sulle misure prese Art. 21 1. Allorchè l'adozione deve aver luogo successivamente al trasferimento del minore nello S Art. 22 1. Le funzioni conferite all'Autorità Centrale dal presente capitolo possono essere eserci Art. 23 1. L'adozione certificata conforme alla Convenzione, dall'autorità competente dello Stato Art. 24 Il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa Art. 25 Ogni Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione di non essere tenuto Art. 26 1. Il riconoscimento dell'adozione comporta quello: a - del legame giuridico di filiazione Art. 27 1. L'adozione fatta nello Stato d'origine, se non ha per effetto di porre fine al legame p Art. 28 La Convenzione non deroga alle leggi dello Stato d'origine, che richiedono che l'adozione Art. 29 Nessun contatto può aver luogo fra i futuri genitori adottivi ed i genitori del minore o q Art. 30 1. Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le informazioni Art. 31 Salvo quanto previsto dall'Art. 30, i dati personali raccolti o trasmessi in conformità al Art. 32 1. Non è consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a prestazioni per una a Art. 33 Quando un'autorità competente constata che una disposizione della Convenzione è stata tras Art. 34 Se l'Autorità competente dello Stato destinatario di un documento lo richiede, questo deve Art. 35 Le autorità competenti degli Stati contraenti trattano le procedure di adozione in modo so Art. 36 Riguardo a quegli Stati che hanno, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, a Art. 37 Quando uno Stato ha, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili a d Art. 38 Uno Stato in cui diverse unità territoriali abbiano proprie regole giuridiche in materia d Art. 39 1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali ai quali degli Stati contraenti Art. 40 Non è ammessa alcuna riserva alla Convenzione. Art. 41 La Convenzione è applicabile in ogni caso in cui la domanda, prevista dall'Art. 14, sia pe Art. 42 Il Segretario Generale della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato convoca Art. 43 1. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza de l'A Art. 44 1. Gli altri Stati potranno aderire alla Convenzione, successivamente alla sua entrata in Art. 45 1. Uno Stato che comprende due o più unita territoriali, nelle quali differenti ordinament Art. 46 1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un p Art. 47 1. Ogni Stato Parte alla Convenzione può denunciarla mediante notifica indirizzata per isc Art. 48 Il depositario notifica agli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazion Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360