Art. 5
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 454
In vigore dal 14 gen 1999
(Stato di previsione del Ministero di grazia
e giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1999, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base "Fondo di riserva" dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonchè le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base "Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Amministrazione penitenziaria", e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Giustizia minorile" dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1999.
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