Art. 4 · LEGGE 23 dicembre 1998, n. 454

Art. 4

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 454

In vigore dal 14 gen 1999
(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4). 2. Ai sensi dell' della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1999, è stabilito in 420. 3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo alla istituzione e al funzionamento dei centri di servizio previsti dall' della legge 24 aprile 1980, n. 146, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Entrate" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dalla predetta unità previsionale di base ad altre del medesimo stato di previsione. 4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1999, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all', comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione. 5. Per l'anno 1999, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, in materia di riorganizzazione degli uffici del registro, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per le spese di funzionamento e di investimento variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le unità previsionali di base dei Dipartimenti delle entrate e del territorio. 6. Per l'anno 1999 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
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