Art. 20 · LEGGE 23 dicembre 1998, n. 454

Art. 20

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 454

In vigore dal 14 gen 1999
(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20). 2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1999, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonchè della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste e della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo. 3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia coerente con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale quali definiti ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con le indicazioni formulate dal CIPE, riferendo allo stesso Comitato ogni due anni sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione nominata dal Ministro stesso. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro di responsabilità "Sviluppo e potenziamento dell'attività di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all' del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.
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