Art. 18 · LEGGE 23 dicembre 1998, n. 454

Art. 18

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 454

In vigore dal 14 gen 1999
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18). 2. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito delle unità previsionali di base "Fondo unico per lo spettacolo" (interventi; investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Spettacolo e sport" dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.
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