Art. 15
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 454
In vigore dal 14 gen 1999
(Stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-12-23;454#art-15