Art. 14
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 454
In vigore dal 14 gen 1999
.
(Stato di previsione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per
l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 14).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unità
previsionale di base "Rimborso di anticipazioni e riscossione di
crediti" di pertinenza del centro di responsabilità "Coordinamento
degli incentivi alle imprese" dello stato di previsione dell'entrata
sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa,
con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito
dell'unità previsionale di base "Incentivi alle imprese"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità
"Coordinamento degli incentivi alle imprese" dello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a
carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.
3. Per l'attuazione dell' della legge 5 marzo 1990, n.
46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo
stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per l'anno 1999.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione nello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata in relazione alle
spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n.
166.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre
1991, n. 421, nonché all', comma 5, della legge 9 gennaio
1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di
cui all' del decretolegge 9 ottobre 1993, n. 410, recante
interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi
siderurgica, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, resesi
disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore
della Società di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato
del decreto-legge n. 410 del 1993.
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