Art. 10 · LEGGE 23 dicembre 1998, n. 454

Art. 10

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 454

In vigore dal 14 gen 1999
. (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1999, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio d'informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri. 3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di porto è fissato, per l'anno finanziario 1999, in 4.035 unità. 4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell' della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1999, in 26 unità. 5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in servizio di leva è fissato, per l'anno finanziario 1999, in 200 unità. Il numero da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1999, in 50 unità. 6. A norma degli della legge 24 dicembre 1986, n. 958, dell' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonché dell' della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la forza organica dei militari volontari in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 1999, nel numero di 1.275 unità. 7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è determinato, per l'anno finanziario 1999, in 72 unità. 8. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo delle capitanerie di porto in ferma volontaria a norma dell' della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata per l'anno finanziario 1999 in 30 unità. 9. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1999, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli del testo unico delle disposizioni leg- islative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità "Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione. 10. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 11. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità "Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 199 l, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base "Mezzi operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità "Capitanerie di porto" dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 1999, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
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