Art. 48
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
In vigore dal 1 gen 1999
(Stabilimenti di macellazione di carni
fresche e macelli pubblici)
1. Il termine di cui all', comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, prorogato al 31 dicembre 1998 dall', comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell' del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall', comma 9, del decreto del Ministro della sanità del 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.
2. Il termine di cui all', comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1998 dall', comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.
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