Art. 6 · Verifica dei dati
Annesso IParte XIII

Art. 6

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Verifica dei dati

In vigore dal 27 gen 1999
Verifica dei dati Gli Stati o se del caso le organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, dovranno prevedere dei meccanismi per verificare i dati relativi alle peschiere, come ad esempio: a) verifica della posizione per mezzo di sistemi di monitoraggio dei pescherecci; b) programmi di osservazione scientifica per controllare le catture, il pescato, la composizione delle catture (specie previste e non previste) ed altri aspetti delle operazioni di pesca; c) rapporti richiesti alle navi sulle loro campagne, gli sbarchi ed i trasbordi; e d) verifica mediante un sondaggio in banchina.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-ai-6