Annesso I›Parte XIII
Art. 6
56 / 57Verifica dei dati
In vigore dal 27 gen 1999
Verifica dei dati
Gli Stati o se del caso le organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, dovranno prevedere dei meccanismi per verificare i dati relativi alle peschiere, come ad esempio:
a) verifica della posizione per mezzo di sistemi di monitoraggio dei pescherecci;
b) programmi di osservazione scientifica per controllare le catture, il pescato, la composizione delle catture (specie previste e non previste) ed altri aspetti delle operazioni di pesca;
c) rapporti richiesti alle navi sulle loro campagne, gli sbarchi ed i
trasbordi; e
d) verifica mediante un sondaggio in banchina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-ai-6