Art. 4 · Informazioni relative ai pescherecci
Annesso IParte XIII

Art. 4

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Informazioni relative ai pescherecci

In vigore dal 27 gen 1999
Informazioni relative ai pescherecci 1. Gli Stati dovranno raccogliere i tipi di dati elencati in appresso, relativi ai pescherecci, per normalizzare la composizione delle flotte e la capacità di pesca e convertire le differenti misure del pescato ai fini dell'analisi dei dati relativi alle catture ed al pescato: a) identità, bandiera e porto d'immatricolazione del peschereccio; b) tipo del peschereccio; c) Caratteristiche del peschereccio: materiale di costruzione, data di costruzione, lunghezza registrata, stazza lorda, potenza dei principali motori, capacità di carico, metodi di stoccaggio della catture ecc.); d) descrizione delle attrezzature di pesca (tipo, caratteristiche, quantità ecc.). 2. Lo stato di bandiera raccoglie le seguenti informazioni: a) strumenti di navigazione e di posizionamento; b) materiale di comunicazione e prefisso radiofonico internazionale; c) organico dell'equipaggio.
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