Annesso I›Parte XIII
Art. 4
54 / 57Informazioni relative ai pescherecci
In vigore dal 27 gen 1999
Informazioni relative ai pescherecci
1. Gli Stati dovranno raccogliere i tipi di dati elencati in appresso, relativi ai pescherecci, per normalizzare la composizione delle flotte e la capacità di pesca e convertire le differenti misure del pescato ai fini dell'analisi dei dati relativi alle catture ed al pescato:
a) identità, bandiera e porto d'immatricolazione del peschereccio;
b) tipo del peschereccio;
c) Caratteristiche del peschereccio: materiale di costruzione, data di costruzione, lunghezza registrata, stazza lorda, potenza dei principali motori, capacità di carico, metodi di stoccaggio della catture ecc.);
d) descrizione delle attrezzature di pesca (tipo, caratteristiche, quantità ecc.).
2. Lo stato di bandiera raccoglie le seguenti informazioni:
a) strumenti di navigazione e di posizionamento;
b) materiale di comunicazione e prefisso radiofonico internazionale;
c) organico dell'equipaggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-ai-4