Annesso I›Parte XIII
Art. 3
53 / 57Dati di base relativi alle peschiere
In vigore dal 27 gen 1999
Dati di base relativi alle peschiere
1. Gli Stati riuniscono e mettono a disposizione dell'organizzazione competente o intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, i tipi di dati di seguito elencati, in maniera sufficientemente dettagliata per agevolare una precisa valutazione degli stocks secondo procedure stabilite di comune accordo:
a) serie cronologiche relative alle catture ed al pescato, per ogni peschiera e per ogni flottiglia;
b) quantitativi pescati in numero o in peso nominale, o entrambi, per ogni specie (specie previste e non previste), secondo come convenga per ciascuna peschiera. (L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura definisce il peso nominale come l'equivalente, in peso vivo, degli sbarchi);
c) quantitativi rigettati - ivi compresi i dati preventivi se necessario - in numero o in peso nominale per specie, a seconda di come convenga per ciascuna peschiera;
d) statistiche relative al pescato, come più opportuno per ciascun metodo di pesca;
e) Luogo della pesca, data ed ora delle catture ed altre statistiche relative alle operazioni di pesca a seconda di come convenga.
2. Gli Stati devono anche raccogliere, se del caso, e mettere a disposizione dell'organizzazione competente o dell'intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, informazioni complementari utili per la valutazione delle razze, in particolare:
a) la composizione delle catture (dimensioni, peso e sesso);
b) altri dati biologici utili per la valutazione degli stocks (età, crescita, ricostituzione, ripartizione, identità degli stocks ecc.);
c) altri studi - pertinenti (studi sull'abbondanza degli stocks, studi sulla biomassa, studi idroacustici, studi sui fattori ecologici che influenzano l'abbondanza degli stocks e studi oceanografici ed ecologici ecc.).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-ai-3