Accordo›Parte III
Art. 9
9 / 57Organizzazioni e intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali
In vigore dal 27 gen 1999
Organizzazioni e intese di gestione di peschiere sub-regionali o
regionali
1. Quando creano organizzazioni o stipulano intese di gestione di peschiere sub-regionali e regionali per stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e stocks di pesci grandi migratori, gli Stati determinano inter alia quanto segue:
a) gli stocks cui si applicano le misure di conservazione e di gestione in considerazione delle loro caratteristiche biologiche e della natura delle peschiere in questione;
b) la zona di applicazione, in considerazione del paragrafo 1 dell' e delle caratteristiche della sub-regione o della regione, ivi compresi i fattori socio-economici, geografici ed ecologici;
c) i collegamenti tra le attività della nuova organizzazione o della nuova intesa ed il ruolo, gli obiettivi e le operazioni delle organizzazioni o intese di gestione di peschiere esistenti;
d) i meccanismi con i quali l'organizzazione o l'intesa otterrà pareri scientifici ed esaminerà lo stato delle razze, ivi compreso se del caso la creazione di un organismo consultivo scientifico.
2. Gli Stati che collaborano alla creazione di un'organizzazione o di un'intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, informano di detta collaborazione gli altri Stati che hanno, a loro conoscenza, un interesse concreto nelle attività dell'organizzazione o dell'intesa prevista.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-9