Accordo›Parte III
Art. 8
8 / 57Cooperazione in materia di conservazione e di gestione
In vigore dal 27 gen 1999
Cooperazione in materia di conservazione e di gestione
l. Gli Stati costieri e gli Stati che praticano la pesca in alto mare, in conformità con la Convenzione, cooperano per quanto riguarda gli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori, sia direttamente sia attraverso organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali competenti, in considerazione delle caratteristiche specifiche della regione o sub-regione, per garantire efficacemente la conservazione e la gestione di tali stocks.
2. Gli Stati intraprendono consultazioni in buona fede e senza indugio, in particolare quando vi sia motivo di ritenere che gli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori sono minacciati da uno sfruttamento abusivo o quando venga installata una nuova peschiera per questi stocks. A tal fine possono esser iniziate consultazioni dietro richiesta di ogni Stato interessato, per la formulazione di intese appropriate volte a garantire la conservazione e la gestione degli stocks. Nell'attesa di convenire tali intese, gli Stati applicano le norme del presente Accordo ed agiscono in buona fede, tenendo debitamente conto dei diritti, interessi ed obblighi degli altri Stati.
3. Quando un'organizzazione o un'intesa di gestione di peschiere, sub-regionale o regionale, ha competenza ad istituire misure di conservazione e di gestione per taluni stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori, gli Stati che sfruttano questi stock in alto mare e gli Stati costieri interessati debbono cooperare e divenire membri di questa organizzazione - o partecipanti di tale intesa - oppure accettare di applicare le misure di conservazione e di gestione stabilite dall'organizzazione o dall'intesa. Gli Stati che hanno un interesse concreto nelle peschiere in questione possono divenire membri dell'organizzazione o partecipanti all'intesa. Le norme che disciplinano l'ammissione all'organizzazione o all'intesa non impediscono a tali Stati di divenirne membri o partecipanti; esse non saranno in nessun caso applicate in maniera discriminante nei confronti di qualsiasi Stato o gruppo di Stati aventi un interesse concreto nelle peschiere in questione.
4. Hanno accesso alle risorse ittiche oggetto di tali misure solo gli Stati che sono membri dell'organizzazione o partecipanti dell'intesa, o che accettano di applicare le misure di conservazione e di gestione istituite dall'organizzazione o dall'intesa.
5. In mancanza di un'organizzazione o di un'intesa di gestione di peschiere, sub-regionale o regionale abilitata ad istituire misure di conservazione e di gestione per un determinato stock i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive o di pesci grandi migratori, gli Stati costieri interessati e gli Stati che sfruttano questo stock in alto mare, nella regione o nella sub-regione, cooperano in vista di creare tale organizzazione o di prendere altri accordi appropriati per garantire la conservazione e la gestione di questo stock e partecipano ai lavori dell'organizzazione o dell'intesa.
6. Ogni Stato che intende proporre che un'organizzazione intergovernativa competente proponga misure relativamente alle risorse biologiche, e nel caso in cui tali misure potrebbero avere un effetto rilevante su misure di conservazione e di gestione già stabilite da un'organizzazione competente o intesa di gestione di peschiere sub-regionale o regionale, deve consultare i membri dell'organizzazione o i partecipanti all'intesa tramite l'organizzazione o l'intesa. Nella misura del possibile, le consultazioni devono aver luogo prima che la proposta sia presentata all'organizzazione intergovernativa.
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