Accordo›Parte II
Art. 7
7 / 57Compatibilità delle misure di conservazione e di gestione
In vigore dal 27 gen 1999
Compatibilità delle misure di conservazione e di gestione
1. Fatti salvi i diritti sovrani che la Convenzione riconosce agli Stati costieri ai fini dell'esplorazione, della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine nelle zone sottoposte alla loro giurisdizione nazionale e fatto salvo il diritto di tutti gli Stati di autorizzare i loro cittadini a praticare la pesca in alto mare in conformità con la Convenzione:
a) trattandosi di stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori, gli Stati costieri interessati e gli Stati i cui cittadini sfruttano tali stock in un settore adiacente dell'alto mare, faranno ogni sforzo sia direttamente sia tramite i meccanismi di cooperazione appropriati previsti nella parte III per intendersi sulle misure necessarie per la conservazione di tali stock nel settore adiacente dell'alto mare;
b) trattandosi di stocks di pesci grandi migratori, gli Stati costieri interessati e gli altri Stati i cui cittadini sfruttano questi stocks nella regione, coopereranno sia direttamente sia attraverso i meccanismi di cooperazione appropriati previsti nella parte III per assicurare la conservazione e favorire lo sfruttamento ottimale di questi stock nell'insieme della regione, sia nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale sia al di là delle stesse.
2. Le misure di conservazione e di gestione istituite per l'alto mare e quelle adottate per le zone sottoposte alla giurisdizione nazionale devono essere compatibili per assicurare la conservazione e la gestione dell'insieme degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori. A tal fine, gli Stati costieri e gli Stati che praticano la pesca in alto mare hanno l'obbligo di cooperare in vista di adottare misure compatibili per quanto riguarda questi stocks. Per stabilire le misure di conservazione e di gestione compatibili, gli Stati:
a) tengono conto delle misure di conservazione e di gestione adottate ed applicate secondo l'articolo 61 della Convenzione, dagli Stati costieri per gli stessi stocks nelle zone sottoposte alla loro giurisdizione nazionale e vigilano affinché le misure istituite in alto mare per queste razze non nuociano alla loro efficacia;
b) tengono conto delle misure preliminarmente stabilite di comune accordo ed applicate per l'alto mare, secondo la Convenzione, dagli Stati costieri interessati e dagli Stati che praticano la pesca in alto mare riguardo agli stessi stocks;
c) tengono conto delle misure preliminarmente stabilite di comune accordo ed applicate per l'alto mare secondo la Convenzione, da un'organizzazione o intesa sub-regionale o regionale di gestione di peschiere riguardo agli stessi stocks;
d) tengono conto dell'unità biologica e delle altre caratteristiche biologiche degli stock e dei rapporti tra la ripartizione degli stock, le peschiere e le particolarità geografiche della regione interessata, ivi compresa la rilevanza quantitativa di questi stocks ed il loro grado di sfruttamento nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale;
e) tengono conto della misura in cui gli Stati costieri e gli Stati che praticano la pesca in alto mare sono tributari degli stock in
questione; e
f) si accertano che tali misure non abbiano effetti nocivi sull'insieme delle risorse biologiche marine.
3. Per adempiere all'obbligo di cooperare che incombe loro, gli Stati fanno il possibile per intendersi, in tempi ragionevoli, sulle misure di conservazione e di gestione compatibili.
4. Se gli Stati interessati non possono intendersi in tempi ragionevoli, uno qualsiasi tra di loro può invocare le procedure per la soluzione delle controversie previste nella parte VIII.
5. Nelle more di un accordo su misure di conservazione e di gestione compatibili, gli Stati interessati, faranno il possibile, in uno spirito di conciliazione e di cooperazione, per stabilire intese provvisorie di ordine pratico. Se non riescono a raggiungere un accordo su tali intese, uno di essi potrà sottoporre la controversia ad una Corte o ad un tribunale in vista di ottenere misure cautelari, secondo le procedure di soluzione delle controversie previste nella parte VIII.
6. Le intese provvisorie convenute o le misure cautelari stabilite secondo il paragrafo 5 devono essere compatibili con le disposizioni della presente parte e devono tenere debitamente conto dei diritti e degli obblighi di tutti gli Stati interessati; esse non devono compromettere nè intralciare la conclusione di un accordo definitivo su misure di conservazione e di gestione compatibili e non devono pregiudicare il risultato finale delle procedure di soluzione delle controversie eventualmente intraprese.
7. Gli Stati costieri informano regolarmente, sia direttamente, sia tramite le organizzazioni o intese di gestione delle peschiere sub- regionali o regionali competenti, sia con altri mezzi appropriati, gli Stati che praticano la pesca in alto mare nella regione o nella sub-regione, delle misure che hanno adottato riguardo a stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori nelle zone sottoposte alla loro giurisdizione nazionale.
8. Gli Stati che praticano la pesca in alto mare informano regolarmente, sia direttamente, sia tramite le organizzazioni o intese di gestione delle peschiere sub-regionali o regionali competenti, o con altri mezzi appropriati, gli altri Stati interessati le misure che hanno adottato per regolamentare le attività delle navi battenti la loro bandiera che sfruttano tali stocks in alto mare.
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