Accordo›Parte II
Art. 6
6 / 57Attuazione dell'approccio precauzionale
In vigore dal 27 gen 1999
Attuazione dell'approccio precauzionale
1. Gli Stati applicano largamente l'approccio precauzionale in materia di conservazione, di gestione e di utilizzazione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori, per proteggere le risorse biologiche marine e preservare l'ambiente marino.
2. Gli Stati adottano tante più precauzioni quanto più i dati sono incerti, poco attendibili o inadeguati. La mancanza di adeguati dati scientifici tuttavia non può essere invocata per omettere di adottare misure di conservazione e di gestione o differirne l'adozione.
3. Per attuare l'approccio precauzionale, gli Stati:
a) migliorano l'adozione di decisioni in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, procurandosi e mettendo in comune le informazioni scientifiche disponibili più attendibili ed applicando tecnologie perfezionate per far fronte a rischi ed incertezze;
b) applicano le direttive enunciate all'annesso II e determinano, sulla base delle informazioni scientifiche più attendibili di cui dispongono, i punti di riferimento per ciascuna razza, nonché i provvedimenti da prendere se tali punti di riferimento vengono oltrepassati;
c) tengono conto in particolare: delle incertezze circa l'importanza numerica degli stocks ed il ritmo di riproduzione, dei punti di riferimento, dello stato degli stocks rispetto a detti punti, della diffusione e ripartizione della mortalità dovuta alla pesca e dell'impatto delle attività della pesca sulle specie non previste e su quelle affini o dipendenti, nonché delle condizioni oceaniche,
ecologiche e socio-economiche esistenti e previste; e
d) elaborano programmi di raccolta di dati e di ricerca, per valutare l'impatto della pesca sulle specie non previste e sulle specie affini o dipendenti e sul loro ambiente, ed adottano i piani necessari per garantire la conservazione di tali specie e proteggere gli habitat specialmente minacciati;
4. Quando i punti di riferimento sono sul punto di essere raggiunti, gli Stati prendono le misure del caso affinché non siano oltrepassati; se tali punti sono oltrepassati, gli Stati prendono immediatamente le misure di preservazione e di gestione supplementari di cui al paragrafo 3 b) al fine di ricostituire gli stock.
5. Quando lo stato degli stocks identificati o delle specie non previste o affini o dipendenti diviene preoccupante, gli Stati rafforzano la sorveglianza su tali stock e specie al fine di valutare il loro stato e l'efficacia delle misure di preservazione e di gestione. Essi rivedono regolarmente queste ultime in funzione dei nuovi dati.
6. Per le nuove peschiere o le peschiere esplorative, gli Stati adottano quanto prima misure di prudenza per la conservazione e la gestione, consistenti nel limitare la quantità delle catture e del pescato. Tali misure rimangono in vigore fino a quando non si siano riuniti dati sufficienti per valutare l'impatto della pesca sulla durata a lungo termine degli stocks; successivamente potranno essere adottate misure di preservazione e di gestione fondate su questa valutazione. Se del caso, queste ultime misure saranno mirate allo sviluppo progressivo delle peschiere.
7. Se un fenomeno naturale produce effetti nefasti di rilievo sullo stato degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori, gli Stati adottano con ogni urgenza misure di conservazione e di gestione affinché l'attività della pesca non aggravi tali effetti nefasti. Tali misure di emergenza saranno altresì adottate quando l'attività della pesca mette a repentaglio la durata degli stocks. Le misure di emergenza hanno carattere temporaneo e si basano sui dati scientifici più attendibili di cui questi Stati dispongono.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-6