Art. 45 · Emendamento
AccordoParte XIII

Art. 45

45 / 57

Emendamento

In vigore dal 27 gen 1999
Emendamento 1. Ogni Stato parte mediante una comunicazione scritta indirizzata al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, può proporre degli emendamenti al presente Accordo e chiedere la convocazione di una Conferenza incaricata di esaminarli. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette questa comunicazione a tutti gli Stati parti. Se almeno la metà degli Stati parti risponde favorevolmente alla richiesta, il Segretario generale convoca la Conferenza entro sei mesi dalla data di trasmissione della comunicazione. 2. La Conferenza di emendamento convocata in applicazione del paragrafo 1, salvo se decide diversamente, applica la procedura per l'adozione di decisioni adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite per gli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori. Essa non dovrà lesinare alcun sforzo per raggiungere, mediante consenso, un accordo sugli emendamenti e non vi dovranno essere votazioni riguardo agli emendamenti fino a quando tutti gli sforzi volti ad ottenere un accordo non siano stati esaurientemente espletati. 3. Dopo essere stati adottati, gli emendamenti al presente Accordo sono aperti alla firma degli Stati parti alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della loro adozione, a meno che gli stessi emendamenti non dispongano diversamente. 4. Gli si applicano a tutti gli emendamenti al presente Accordo. 5. Per gli Stati parti che li hanno ratificati o vi hanno aderito, gli emendamenti al presente Accordo entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica o di adesione di due terzi degli Stati parti. In seguito, per ciascun Stato parte che ha ratificato un emendamento o che vi ha aderito dopo la data di deposito del numero previsto di strumenti, tale emendamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica o di adesione dello Stato parte. 6. Un emendamento può prevedere che la sua entrata in vigore richieda un numero di ratifiche o di adesioni meno elevato o più elevato di quello richiesto dal presente articolo. 7. Ogni Stato che diviene parte al presente Accordo dopo l'entrata in vigore di emendamenti secondo il paragrafo 5, è considerato, quando non abbia espresso un diverso proposito, come essendo: a) parte al presente Accordo, così come emendato; e b) parte all'Accordo non emendato per quanto riguarda ogni Stato parte che non è vincolato da questi emendamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-45