Accordo›Parte XIII
Art. 41
41 / 57Applicazione provvisoria
In vigore dal 27 gen 1999
Applicazione provvisoria
1. Il presente Accordo è applicato a titolo provvisorio da ogni Stato, o ente, che consente alla sua applicazione provvisoria ed indirizza a tal fine al depositario una notifica scritta. Tale applicazione provvisoria ha effetto a partire dalla data di ricevimento della notifica.
2. L'applicazione provvisoria da parte di uno Stato o ente termina alla data di entrata in vigore del presente Accordo nei confronti di questo Stato o ente, o quando tale Stato o ente notifica per iscritto al depositario il suo intento di porre fine all'applicazione provvisoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-41