Art. 31 · Misure cautelari
AccordoParte VIII

Art. 31

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Misure cautelari

In vigore dal 27 gen 1999
Misure cautelari 1. Nelle more dalla soluzione di una controversia secondo la presente parte, le parti alla controversia fanno tutto quanto è in loro potere per concludere intese provvisorie pratiche. 2. Fatto salvo l'articolo 290 della convenzione, la Corte o il tribunale adito della controversia ai sensi della presente parte può stabilire ogni misura cautelare che riterrà opportuna nel caso di specie per tutelare i rispettivi diritti delle parti alla controversia o prevenire ogni danno alle razze in questione, nonché nei casi di cui all', paragrafo 5 e all' par. 2. 3. Ogni Stato parte al presente Accordo che non è parte alla convenzione può dichiarare che, nonostante l'articolo 290 par. 5 della Convenzione, il Tribunale internazionale del diritto del mare non ha il diritto di stabilire, modificare o rinviare misure cautelari senza il suo accordo.
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