Art. 30 · Procedure di soluzione delle controversie
AccordoParte VIII

Art. 30

30 / 57

Procedure di soluzione delle controversie

In vigore dal 27 gen 1999
Procedure di soluzione delle controversie 1. Le norme relative alla soluzione delle controversie enunciata nella parte XV della Convenzione si applicano mutatis mutandis, ad ogni controversia tra gli Stati parti al presente Accordo, relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, a prescindere dal fatto che tali Stati siano o meno parti della convenzione. 2. Le norme relative alla soluzione delle controversie enunciate nella parte XV della Convenzione si applicano mutatis mutandis, ad ogni controversia tra gli Stati parti al presente Accordo, relativa all'interpretazione o all'applicazione di accordi sub-regionali, regionali o mondiali per la gestione di peschiere di stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e di stocks di pesci grandi migratori di cui tali Stati fanno parte, ivi compresa qualsiasi controversia relativa alla conservazione ed alla gestione di tali stocks, a prescindere se tali Stati sono o meno parti della convenzione. 3. Ogni procedura accettata da uno Stato parte al presente Accordo ed alla Convenzione secondo l'articolo 287 della Convenzione è applicabile alla soluzione delle controversie di competenza della presente parte, a meno che, nel firmare o nel ratificare il presente Accordo o nell'aderirvi, o in qualsiasi altro successivo momento, lo Stato parte interessato non accetti un'altra procedura in conformità con l'articolo 287 ai fini del regolamento delle controversie secondo la presente parte. 4. Nel firmare o ratificare il presente Accordo o aderirvi, o in qualsiasi altro successivo momento, ogni Stato parte del presente Accordo, e che non è parte della Convenzione, è libero di scegliere, con una dichiarazione scritta, uno o più dei mezzi previsti all'articolo 287 par. 1 della convenzione, ai fini della soluzione delle controversie di competenza della presente parte. L'articolo 287 si applica a questa dichiarazione nonché ad ogni controversia di cui tale Stato è parte e che non è interessato da una dichiarazione in vigore. Ai fini della conciliazione e dell'arbitrato secondo gli annessi V, VI e VIII della Convenzione, tale Stato ha diritto di designare conciliatori, arbitri ed esperti da iscrivere sulla lista di cui all' dell'annesso V, all' dell'annesso VII ed all' dell'annesso VIII ai fini della soluzione delle controversie secondo la presente parte. 5. La Corte o il tribunale adito di una controversia secondo la presente parte applica le disposizioni pertinenti della Convenzione, del presente Accordo e di ogni accordo applicabile, sub-regionale, regionale o mondiale per la gestione delle peschiere, nonché le norme generalmente accettate in materia di conservazione e di gestione delle risorse biologiche marine e le altre regole del diritto internazionale non incompatibili con la convenzione in vista di assicurare la conservazione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-30