Accordo›Parte VIII
Art. 28
28 / 57Prevenzione delle controversie
In vigore dal 27 gen 1999
Prevenzione delle controversie
Gli Stati cooperano per prevenire le controversie. A tal fine, essi stabiliscono di comune accordo meccanismi decisionali rapidi ed efficaci in seno alle organizzazioni e intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, e rafforzano se del caso le pro- cedure esistenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-28