Art. 28 · Prevenzione delle controversie
AccordoParte VIII

Art. 28

28 / 57

Prevenzione delle controversie

In vigore dal 27 gen 1999
Prevenzione delle controversie Gli Stati cooperano per prevenire le controversie. A tal fine, essi stabiliscono di comune accordo meccanismi decisionali rapidi ed efficaci in seno alle organizzazioni e intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, e rafforzano se del caso le pro- cedure esistenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-28