Art. 23 · Misure che lo Stato del porto deve adottare
AccordoParte VI

Art. 23

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Misure che lo Stato del porto deve adottare

In vigore dal 27 gen 1999
Misure che lo Stato del porto deve adottare 1. Lo Stato del porto ha il diritto e l'obbligo di prendere misure secondo il diritto internazionale, per garantire l'efficacia delle misure sub-regionali, regionali e mondiali di conservazione e di gestione. Nell'adottare tali misure, lo Stato del porto non esercita alcuna discriminazione formale o de facto contro le navi di uno Stato chicchessia. 2. In Stato del porto può in particolare controllare i documenti, le attrezzature di pesca e le catture a bordo dei pescherecci quando questi ultimi si trovano volontariamente nei suoi porti o nei suoi impianti terminali al largo. 3. Gli Stati possono adottare regolamenti abilitanti le autorità nazionali competenti a vietare gli sbarchi ed i trasbordi quando sia stabilito che la cattura è stata effettuata in modo tale da pregiudicare l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione regionali, sub-regionali o mondiali di conservazione e di gestione in alto mare. 4. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l'esercizio, da parte degli Stati, della loro sovranità sui porti del loro territorio in conformità con il diritto internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-23