Art. 22 · Procedure di base applicabili in caso di fermo e d'ispezione secondo l'articolo 21.
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Art. 22

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Procedure di base applicabili in caso di fermo e d'ispezione secondo l'articolo 21.

In vigore dal 27 gen 1999
Procedure di base applicabili in caso di fermo e d'ispezione secondo l'. 1. Lo Stato che procede all'ispezione si accerta che i suoi ispettori debitamente abilitati: a) mostrino le loro qualifiche al capitano della nave ed esibiscano il testo delle misure di conservazione e di gestione pertinenti, o delle regole e dei regolamenti applicati nel settore dell'alto mare in questione per dare effetto a tali misure; b) informino lo Stato di bandiera al momento del fermo e dell'ispezione; c) non impediscano al capitano della nave di comunicare con le autorità e lo Stato di bandiera durante il fermo e l'ispezione; d) consegnino al capitano ed alle autorità dello Stato di bandiera una copia del rapporto sul fermo e l'ispezione, con l'inclusione di ogni obiezione a dichiarazione che il capitano desideri vedervi figurare; e) lascino prontamente la nave dopo aver terminato l'ispezione se non rinvengono nessuna prova di infrazione grave; f) evitino di fare uso della forza salvo quando e nella misura in cui sia necessaria per tutelare la loro sicurezza e nel caso in essi cui siano impediti dall'esercitare le loro funzioni. Il grado di forza di cui si fa uso non deve oltrepassare quanto ragionevolmente richiesto nella circostanza. 2. Gli ispettori debitamente abilitati di uno Stato che procede ad un'ispezione, hanno facoltà di ispezionare il peschereccio, la sua licenza, le sue attrezzature, i suoi equipaggiamenti, registri, impianti, pesci e prodotti di pesce trattati, nonché tutti i documenti pertinenti necessari per verificare il rispetto delle misure di conservazione, e di gestione in questione. 3. Lo Stato di bandiera vigila affinché i capitani della nave: a) autorizzino gli ispettori a salire a bordo e facilitino il loro imbarco in modo che questo avvenga rapidamente ed in condizioni di sicurezza; b) cooperino all'ispezione dei pescherecci effettuata secondo la presente procedura e prestino assistenza a tal fine; c) non impediscano agli ispettori di adempiere al loro mandato, non cerchino di intimidirli e non li intralcino nell'esercizio delle loro funzioni; d) consentano agli ispettori di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera e dello Stato che procede all'ispezione durante il fermo e l'ispezione; e) offrano agli ispettori tutte le agevolazioni ragionevoli ivi compreso se del caso il vitto e l'alloggio; f) agevolino lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza. 4. Se il capitano di una nave rifiuta di accettare il fermo e l'ispezione secondo il presente articolo e l' lo Stato di bandiera - salvo nei casi in cui secondo le regolamentazioni, proce- dure e prassi internazionali generalmente accettate relative alla sicurezza in mare, sia necessario differire il fermo e l'ispezione - ordina al capitano della nave di sottoporsi immediatamente al fermo o all'ispezione e se quest'ultimo non ottempera, sospende l'autorizzazione di pesca rilasciata al peschereccio al quale ordina di rientrare immediatamente in porto. Lo Stato di bandiera informa lo Stato che ha effettuato l'ispezione della misura adottata quando si verificano le circostanze di cui al presente paragrafo.
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