Art. 2 · Obiettivo
AccordoParte I

Art. 2

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Obiettivo

In vigore dal 27 gen 1999
Obiettivo Il presente Accordo mira ad assicurare la conservazione a lungo termine e l'utilizzazione durevole degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori, grazie all'applicazione effettiva delle disposizioni pertinenti della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-2