Accordo›Parte I
Art. 2
2 / 57Obiettivo
In vigore dal 27 gen 1999
Obiettivo
Il presente Accordo mira ad assicurare la conservazione a lungo termine e l'utilizzazione durevole degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori, grazie all'applicazione effettiva delle disposizioni pertinenti della Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-2