Art. 18 · Obblighi dello Stato di bandiera
AccordoParte V

Art. 18

18 / 57

Obblighi dello Stato di bandiera

In vigore dal 27 gen 1999
Obblighi dello Stato di bandiera 1. Gli stati che hanno navi che pescano in alto mare, prendono le misure necessarie affinché quelle che battono la loro bandiera osservino le misure sub-regionali e regionali di conservazione e di gestione e non svolgano alcuna attività tale da pregiudicarne l'efficacia. 2. Gli Stati autorizzano che navi battenti la loro bandiera siano utilizzate per praticare la pesca in alto mare, solo quando sono in grado di adempiere efficacemente le responsabilità che incombono loro ai sensi della Convenzione e del presente Accordo per quanto concerne queste navi. 3. In particolare gli Stati adottano, relativamente alle navi che battono la loro bandiera, le seguenti misure: a) applicano il controllo di queste navi in alto mare per mezzo di permessi, autorizzazioni e licenze di pesca in conformità con le procedure eventualmente adottate a livello sub-regionale regionale o mondiale; b) adottano regolamenti al fine di: i) accompagnare le licenze, autorizzazioni o licenze di pesca con clausole e condizioni tali da consentir loro di adempiere a tutti gli obblighi eventualmente sottoscritti a livello sub-regionale, regionale o mondiale; ii) vietare a queste navi di pescare in alto mare, quando sono sprovviste di una licenza o autorizzazione in buona e debita forma, o di pescare in alto mare secondo modalità diverse da quelle stabilite nelle licenze, autorizzazioni o permessi; iii) esigere dalle navi che pescano in alto mare che abbiano sempre a bordo la loro licenza, autorizzazione o permesso e che presentino questo documento per l'ispezione, dietro richiesta di ogni persona debitamente abilitata; iv) vigilare affinché tali navi non pratichino, senza autorizzazione, la pesca nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale di altri stati; c) tengono un registro nazionale dei pescherecci autorizzati a pescare in alto mare, e prendono le misure necessarie affinché gli stati direttamente interessati che lo richiedono possano avere accesso alle informazioni figuranti in detto registro, in considerazione delle norme interne dello Stato di bandiera sulla comunicazione di dette informazioni; d) regolamentano la marcatura delle navi e delle attrezzature di pesca ai fini della loro identificazione, secondo sistemi uniformi e riconosciuti a livello internazionale, come le Specifiche tipo dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura per la marcatura e l'identificazione dei pescherecci; e) istituiscono regole per la tenuta e la comunicazione in tempo utile dei registri indicanti la posizione delle navi, le catture di specie previste e non previste, il pescato ed altri dati pertinenti relativi alla pesca, in conformità con le norme sub-regionali, regionali e mondiali che disciplinano la raccolta di questi dati; f) istituiscono regole per la verifica delle note di cattura di spe- cie previste e non previste con i seguenti mezzi: programmi di osservazione e d'ispezione, rapporti di scarico, supervisione dei trasbordi, controllo delle catture sbarcate e monitoraggio delle statistiche del mercato; g) procedono all'osservazione, al controllo ed alla sorveglianza di queste navi, delle loro attività di pesca e delle attività connesse, in particolare mediante: i) l'attuazione di meccanismi d'ispezione nazionali e di meccanismi sub-regionali e regionali di cooperazione in materia di polizia secondo gli prevedendo in particolare l'obbligo, per queste navi, di autorizzare l'accesso a bordo di ispettori debitamente abilitati da altri Stati; ii) l'attuazione di programmi di osservazione nazionali e di programmi di osservazione sub-regionali e regionali con la partecipazione dello Stato di bandiera, prevedendo in particolare l'obbligo per queste navi di autorizzare l'accesso a bordo di osservatori di altri Stati, per possano esercitare le funzioni defi- nite nei programmi; iii) l'elaborazione e l'attuazione di sistemi di sorveglianza delle navi, ivi compreso, se del caso, sistemi appropriati di comunicazione via satellite, secondo tutti i programmi nazionali ed i programmi stabiliti a livello sub-regionale, regionale o mondiale tra gli Stati interessati; h) regolamentano i trasbordi in alto mare per fare in modo che l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione non sia compromessa; e i) regolamentano le attività di pesca per garantire il rispetto delle misure sub-regionali, regionali o mondiali, comprese quelle volte a ridurre al minimo le catture di specie non previste. 4. Quando è in vigore un sistema di controllo e di sorveglianza convenuto a livello sub-regionale, regionale o mondiale, gli Stati si accertano che le misure che impongono alle navi battenti la loro bandiera siano compatibili con detto sistema.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-18