Accordo›Parte I
Art. 1
1 / 57Definizioni e sfera di applicazione
In vigore dal 27 gen 1999
TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE DEL 10 DICEMBRE 1982 RELATIVE ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA GESTIONE DEGLI STOCKS DI PESCI I CUI SPOSTAMENTI AVVENGONO SIA ALL'INTERNO SIA AL DI LÀ DELLE ZONE ECONOMICHE ESCLUSIVE E DEGLI STOCKS DI PESCI GRANDI MIGRATORI.
Gli Stati parti al presente Accordo,
Ricordando le disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;
Determinati a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento durevole dagli stocks di pesci i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori;
Determinati a migliorare la cooperazione tra gli Stati a questo fine;
lanciando un appello agli Stati di bandiera, agli Stati del porto ed agli Stati costieri affinché facciano rispettare con maggiore efficacia le misure di conservazione e di gestione adottate per questi stocks;
Desiderosi di apportare una soluzione ai problemi identificati nella sezione C del capitolo 17 di Azione 21, adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente e lo sviluppo, in particolare al fatto che la gestione delle peschiere in alto mare è in molte zone inadeguata e che alcune risorse sono sfruttate in eccesso e prendendo nota in particolare dei seguenti problemi: pesca non regolamentata, equipaggiamenti in eccesso, dimensioni eccessive delle flottiglie, prassi consistente nel cambiare bandiera per sfuggire ai controlli; attrezzature di pesca insufficientemente selettive, mancanza di attendibilità delle banche, dati e cooperazione insufficiente tra gli Stati;
Impegnandosi a praticare una pesca responsabile,
Consapevoli della necessità di evitare di causare danni all'ambiente marino, di preservare la diversità biologica, di mantenere l'integrità degli ecosistemi marini e di ridurre al minimo il rischio di effetti a lungo termine o irreversibili delle operazioni di pesca;
Riconoscendo la necessità di fornire agli Stati in via di sviluppo un'assistenza speciale, in particolare finanziaria, scientifica e tecnica, per consentire loro di concorrere efficacemente alla conservazione, alla gestione ed al durevole sfruttamento degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori;
Convinti che il modo migliore per conseguire questi obiettivi e contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, sia di stipulare un accordo ai fini dell'applicazione delle norme pertinenti della Convenzione;
Affermando che le questioni che non sono disciplinate nella Convenzione o nel presente Accordo continuano ad essere regolate dalle regole e dai principi del diritto internazionale generale,
Hanno convenuto guanto segue:
Articolo primo
Definizioni e sfera di applicazione
1. Ai fini del presente Accordo:
a) Si intende per "Convenzione" la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;
b) Per "misure di conservazione e di gestione" s'intendono le misure volte a conservare ed a gestire una o più specie di risorse biologiche marine, adottate ed applicate in maniera compatibile con le regole pertinenti del diritto internazionale come risultanti dalla Convenzione e dal presente Accordo;
c) Il termine "pesce" include i molluschi ed i crostacei ad eccezione di quelli appartenenti alle specie sedentarie come definite all'articolo 77 della Convenzione;
d) per "intesa" s'intende un meccanismo di cooperazione creato in conformità con la Convenzione ed il presente Accordo da due o più Stati al fine di istituire in una sotto-regione o in una regione, misure per la conservazione e la gestione di uno o più stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori.
2 a) Per "Stati parti", s'intendono gli Stati che hanno acconsentito a far parte del presente Accordo e nei confronti dei quali quest'ultimo è in vigore;
b) Il presente Accordo si applica mutatis mutandis:
i) ad ogni organo di cui all'articolo 305, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) della Convenzione;
ii) Fatto salvo l', ad ogni ente denominato "organizzazione internazionale" nell'articolo primo dell'annesso IX della Convenzione;
che diviene parte al presente Accordo e in tal caso l'espressione "Stati Parti" si applica a tali enti.
3. Il presente Accordo si applica mutatis mutandis agli altri enti di pesca le cui navi si dedicano alla pesca in alto mare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-1