Art. 3 · DEFINIZIONI GENERALI
Accordo

Art. 3

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DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 13 gen 1999
DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "Vietnam" designa la Repubblica Socialista del Vietnam; quando è usato in senso geografico, designa tutto il territorio nazionale del Vietnam, compreso il mare territoriale e le zone adiacenti e al di fuori del mare territoriale nelle quali il Vietnam esercita i diritti di sovranità per l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marino e delle acque sovrastanti ai sensi della legislazione vietnamita ed in conformità al diritto internazionale; (b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano che, in conformità alla legislazione italiana e al diritto internazionale concernenti la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, può essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Vietnam o l'Italia; (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone; (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situ- ate nell'altro Stato contraente; (h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; (i) l'espressione "autorità competente" designa: (i) in Vietnam, il Ministero delle Finanze; (ii) in Italia, il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto dell'Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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