Convenzione
Art. 2
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In vigore dal 13 gen 1999
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) in Italia:
i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana"); e
b) in Sud Africa:
i) l'imposta normale (the normal tax);
ii) l'imposta sugli azionisti non residenti (the non-resident share- holders' tax);
iii) l'imposta secondaria sulle società (the secondary tax on compa- nies);
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta sudafricana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti cui si applica il presente articolo.
5. Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;473#art-c-2