Art. 19 · FUNZIONI PUBBLICHE
Convenzione

Art. 19

19 / 30

FUNZIONI PUBBLICHE

In vigore dal 13 gen 1999
FUNZIONI PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. b) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 (a) del presente Articolo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto altro Stato ed il beneficiario sia un residente di quest'ultimo Stato il quale: i) abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità del primo Stato; o ii) senza avere la nazionalità del primo Stato, non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità, senza avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono le pensioni. 3. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;473#art-c-19