Art. 1 · SOGGETTI
Convenzione

Art. 1

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SOGGETTI

In vigore dal 13 gen 1999
ALLEGATO CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. PREAMBOLO Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, desiderosi di promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi, al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e di prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue: SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;473#art-c-1