Art. 9 · LEGGE 15 dicembre 1998, n. 441

Art. 9

LEGGE 15 dicembre 1998, n. 441

In vigore dal 6 gen 1999
Servizi di sostituzione 1. Le regioni possono provvedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell' del citato regolamento (CE) n. 950/97, al riconoscimento e alla erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale da parte dei giovani agricoltori associati e l'assistenza ai minori di età inferiore agli otto anni. 2. I servizi di sostituzione possono occupare, oltre all'agente a tempo pieno di cui al comma 2 del citato del regolamento (CE) n. 950/97, giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, anche con contratto di lavoro a tempo parziale. 3. Le società aventi i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell' della presente legge sono riconosciute associazioni di agricoltori ai sensi degli del citato regolamento (CE) n. 950/97. Nota all': - Si trascrive il testo degli del citato regolamento (CE) n. 950/97: ". - Gli Stati membri possono concedere un aiuto per l'avviamento alle associazioni riconosciute aventi come scopo: a) l'assistenza interaziendale, anche per l'applicazione di nuove tecnologie e di pratiche intese a tutelare e migliorare l'ambiente e a conservare lo spazio naturale; b) l'introduzione di sistemi agricoli alternativi; c) una più razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola; o d) un'azienda in comune. L'aiuto è destinato a contribuire alla copertura dei costi di gestione delle associazioni, al massimo per i primi cinque anni successivi alla loro costituzione. Gli Stati membri stabiliscono l'importo dell'aiuto in funzione del numero dei partecipanti e dell'attività esercitata in comune. L'importo massimo per associazione figura nell'allegato I. Gli Stati membri definiscono la forma giuridica di tali associazioni e le condizioni di collaborazione dei loro membri". ". - 1. Gli Stati membri possono concedere un aiuto all'avviamento alle associazioni agricole riconosciute aventi come finalità la creazione di servizi di sostituzione nell'azienda. Tale aiuto è destinato a contribuire alla copertura dei loro costi di gestione. 2. Il servizio di sostituzione deve essere riconosciuto dallo Stato membro ed occupare a tempo pieno almeno un agente pienamente qualificato per i servizi che deve prestare. 3. Gli Stati membri determinano le condizioni di riconoscimeato dei servizi di sostituzione, in particolare: a) la forma giuridica; b) le condizioni di gestione e di contabilità; c) i casi di sostituzione, che possono comprendere la sostituzione dell'imprenditore, del suo coniuge o di un coadiuvante adulto; d) la loro durata minima, che deve essere di almeno dieci anni; e) il numero minimo degli agricoltori affiliati. 4. Gli Stati membri stabiliscono l'aiuto all'avviamento fino a concorrenza dell'importo indicato nell'allegato I, per agente di sostituzione occupato a tempo pieno. Tale importo deve essere ripartito sui primi cinque anni di attività di ogni agente; può essere ripartito in modo decrescente nel corso di tale periodo".
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