Art. 5
LEGGE 15 dicembre 1998, n. 441
In vigore dal 6 gen 1999
Sviluppo aziendale
1. Le regioni, nella concessione degli aiuti previsti dal citato regolamento (CE) n. 950/97, riservano ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso dei requisiti previsti nel suddetto regolamento, ed alle società aventi i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell', una quota delle provvidenze da destinare alla realizzazione di piani di miglioramento. Analoga riserva può essere costituita nella concessione degli aiuti previsti dagli altri regolamenti strutturali e dalle misure di accompagnamento, cofinanziati dall'Unione europea.
2. I giovani agricoltori, anche se non ancora in possesso della qualifica professionale di cui al citato regolamento (CE) n. 950/97, possono presentare domanda di piano di miglioramento e riceverne l'approvazione previo impegno condizionato alla concessione dell'agevolazione. La necessaria qualifica professionale deve essere acquisita entro i due anni successivi all'assunzione del predetto impegno condizionato.
Nota all':
- Si trascrive il testo del comma 1, lettera c) dell' del regolamento (CE) n. 950/97:
Il FEAOG, sezione orientamento, in appresso denominato "Fondo I", cofinanzia, nel quadro dell'azione comune, i regimi di aiuti nazionali riguardanti:
a)-b) (omissis);
c) le misure a favore delle aziende agricole relative all'introduzione di una contabilità e all'avviamento di associazioni, servizi e altre azioni che interessano più aziende".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;441#art-5