Art. 3 · LEGGE 9 dicembre 1998, n. 426

Art. 3

LEGGE 9 dicembre 1998, n. 426

In vigore dal 29 dic 1998
(Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344). 1. Per la prosecuzione dell'attività di sviluppo della progettazione di interventi ambientali e di promozione di figure professionali, prevista all' della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 2000. 2. Per la prosecuzione delle attività di promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana, previste dall' della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000. 3 . Per la prosecuzione di specifiche campagne di informazione sui temi dello sviluppo sostenibile e delle attività connesse al coordinamento e al funzionamento del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, previste dall' della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 2000. Tale sistema integrato col sistema di cooperazione internazionale per l'educazione ambientale marina nel Mediterraneo. 4. Per la promozione e l'attuazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 e per la formazione di specifiche figure professionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale delle aree marginali, il Ministero dell'ambiente può avvalersi anche di enti o fondazioni esistenti, aventi specifiche finalità e consolidata esperienza nelle predette attività. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, nei limiti delle risorse finanziarie già autorizzate a legislazione vigente, le modalità organizzative e funzionali del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in un archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale, un osservatorio sulle ricerche e le metodologie dell'educazione ambientale, una rete di laboratori territoriali e di centri di esperienze su base regionale e una banca dati sulla formazione professionale in campo ambientale. 6. Per le ulteriori finalità connesse alla diffusione di informazioni inerenti allo stato dell'ambiente è autorizzato il limite di spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998, di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000. 7. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca nazionale per l'ambiente è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998.
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