Allegato
Art. 8
8 / 29Obbligo di rilasciare o restituire all'Organizzazione il Personale delle Nazioni Unite ed il Personale associato catturato o detenuto
In vigore dal 15 dic 1998
Obbligo di rilasciare o restituire all'Organizzazione il Personale delle Nazioni Unite ed il Personale associato catturato o detenuto
Fatte salve le disposizioni contrarie di un eventuale accordo sullo status delle forze, nel caso in cui membri del personale delle Nazioni Unite o del personale associato vengano catturati o detenuti nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni e ne venga stabilita l'identità, non potranno essere sottoposti ad interrogatorio e dovranno essere immediatamente rilasciati e consegnati all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ovvero ad un'altra autorità competente. Nel frattempo, dovranno essere trattati in conformita con le norme ed i principi universalmente riconosciuti in materia di diritti dell'uomo, nonché con i principi e con lo spirito delle Convenzioni di Ginevra del 1949.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-11-30;425#art-a-8