Art. 20 · Clausole di salvaguardia
Allegato

Art. 20

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Clausole di salvaguardia

In vigore dal 15 dic 1998
Clausole di salvaguardia Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione inciderà su: a) l'applicabilità del diritto internazionale umanitario e delle norme universalmente riconosciute in materia di diritti dell'uomo sancite da strumenti, internazionali per quanto riguarda la protezione delle operazioni delle Nazioni Unite, nonche del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, ovvero il dovere di tale personale di rispettare tale diritto e tali norme; b) i diritti ed i doveri degli Stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, per quanto riguarda il consenso all'ingresso delle persone nel loro territorio; c) il dovere del personale delle Nazioni Unite e del personale associato di comportarsi conformemente al mandato di un'operazione delle Nazioni Unite; d) il diritto degli Stati che forniscono volontariamente personale ai fini di un'operazione delle Nazioni Unite di ritirare tale personale, ponendo fine alla sua partecipazione all'operazione; e) il diritto ad un adeguato indennizzo in caso di decesso, invalidita, incidente o malattià delle persone volontariamente assegnate da uno Stato ad un'operazione delle Nazioni Unite ed imputabili all'esercizio delle funzioni di mantenimento della tace.
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