Art. 18 · Notifica dell'esito del procedimento
Allegato

Art. 18

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Notifica dell'esito del procedimento

In vigore dal 15 dic 1998
Notifica dell'esito del procedimento Lo Stato parte nel quale il presunto autore di una infrazione è oggetto di procedimenti ne comunicherà l'esito finale al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che trasmetterà tali informazioni agli altri Stati parte.
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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;425#art-a-18