Art. 4 · LEGGE 23 novembre 1998, n. 407

Art. 4

LEGGE 23 novembre 1998, n. 407

In vigore dal 1 gen 2023
1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all' della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall', comma 1, della presente legge, nonchè agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzaata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998. (10) (11)
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