Art. 17
Trattato

Art. 17

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In vigore dal 23 ott 1998
Le Alte Parti Contraenti collaboreranno nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità organizzata, il traffico illecito di stupefacenti e il contrabbando in tutte le sue forme. Le Alte Parti Contraenti collaboreranno altresì nella lotta contro il terrorismo internazionale. Le Alte Parti Contraenti esamineranno la possibilità di stipulare specifiche intese sulle citate problematiche.
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urn:nir:stato:legge:1998-10-13;364#art-t-17