Trattato
Art. 1
1 / 20In vigore dal 23 ott 1998
TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL KAZAKSTAN
La Repubblica Italiana e il Kazakstan, che d'ora innanzi saranno chiamate le Alte Parti Contraenti,
desiderando rafforzare l'amicizia che unisce i due paesi e i due popoli e approfondire la collaborazione nei campi politico, economico e culturale,
desiderose di sviluppare le loro relazioni sui valori universali di libertà, democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo, intenzionate a contribuire al consolidamento di un ordine
internazionale basato sul diritto, sulla pace e sulla giustizia,
tenendo conto dei profondi mutamenti politici ed economici verificatisi nel continente eurasiatico,
confermando la loro fedeltà agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Organizzazione delle Nazioni Unite,
consapevoli della fondamentale importanza dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e ribadendo gli impegni con essi assunti,
consapevoli del ruolo dell'Unione Europea, della NATO, dell'OSCE e delle altre strutture europee nella costruzione della nuova Europa, nello spirito di sempre più stretti legami tra l'Unione Europea e il Kazakstan, sanciti dall'Accordo di Partenariato e Cooperazione firmato il 23 gennaio 1995,
determinate a sviluppare i reciproci rapporti di amicizia, collaborazione e buon vicinato,
hanno convenuto quanto segue:
Le Alte Parti Contraenti svilupperanno le loro relazioni sulla base della fiducia, della collaborazione e del rispetto reciproco in conformità con i principi di sovranità, parità di diritti e rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo.
A tale scopo le Alte Parti Contraenti potranno stipulare, se del caso, accordi per tradurre in pratica le disposizioni del presente Trattato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-10-13;364#art-t-1