Art. 8
LEGGE 3 agosto 1998, n. 302
In vigore dal 8 set 1998
Determinazione dei compensi per le operazioni
di vendita con incanto di beni mobili registrati
delegate dal giudice dell'esecuzione
1. Dopo l'articolo 169 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:
"Art. 169-bis. (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri".
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